COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Nota del 24.10.2005 – Avv.to Dott.ssa Chiara La Cognata – squalifica calciatore Baglieri Emanuele – tesserato A.S. Atletico Ragusa – GARA ATLETICO RAGUSA/SORTINO CALCIO del 15.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n. 20 del 19.10.2005 – Proc. n° 40/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Nota del 24.10.2005 – Avv.to Dott.ssa Chiara La Cognata – squalifica calciatore Baglieri Emanuele - tesserato A.S. Atletico Ragusa – GARA ATLETICO RAGUSA/SORTINO CALCIO del 15.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n. 20 del 19.10.2005 – Proc. n° 40/A – Perviene a questo Organo Decidente nota datata 24.10.2005, a firma della Dott.ssa Chiara La Cognata. La stessa pronunciandosi per conto e nell’interesse del Sig. Baglieri Emanuele, attraverso la sua personale versione dei fatti, sostiene che gli stessi non siano quelli riportati nel verbale di gara e, pertanto, chiede l’annullamento della squalifica; La Commissione Disciplinare, osserva: La nota sopra indicata non può essere considerato atto di opposizione ad un giudicato di primo grado; manca di procura, anche di semplice adesione, previa sottoscrizione della stessa nota da parte del calciatore interessato; manca del dovuto versamento della relativa tassa, tenuto conto che trattasi di iniziativa personale e non di Società; Va annotato che questa Commissione Disciplinare ha ritenuto di avvertire l’interessato delle rilevate carenze, di cui sopra, con apposito tele specificato, tele ricevuto stante la telefonata operata dalla Dott.ssa La Cognata che ha chiesto delucidazioni; Poiché nella data odierna non è stato provveduto a quanto dovuto e richiesto; DELIBERA: di ritenere illegittimo e pertanto inammissibile il ricorso come sopra proposto.
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