COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare RICORSI POL. BOSCAIOLI (TP) – (per partecipazione irregolare calciatore Vecchio Yuri – GARA GREEN CLUB/BOSCAIOLI del 21.10.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 37/A La Commissione Disciplinare:
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RICORSI
POL. BOSCAIOLI (TP) – (per partecipazione irregolare calciatore Vecchio Yuri – GARA GREEN CLUB/BOSCAIOLI del 21.10.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 37/A
La Commissione Disciplinare:
Rilevato, su segnalazione della reclamante, che alla gara a margine ha preso parte il calciatore quindicenne sopra indicato nelle fila della Società Green Club;
Rilevato, altresì, come pure segnalato, che in tale occasione il citato giocatore era sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 nuovo testo delle N.O.I.F. (C.U. n. 17 del 18.10.1989);
Visto l’art. 12 n. 5 del C.G.S., espressamente richiamato dalla norma sopra citata;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Green Club la punizione sportiva della perdita della gara a margine con il punteggio di 0 – 6;
determina a tutto il 15.12.2005 l’inibizione temporanea a carico del Dirigente Accompagnatore della medesima Società Sig. Monte Giovanni;
di restituire la tassa versata (nella misura errata di € 78,00).
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