COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (avverso squalifica calciatore Bonaffini Carmelo per quattro gare – GARA VILLAFRANCA TIRRENA/ORLANDINA del 29.10.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 22 del 2.11.2005) – Proc. n. 50/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (avverso squalifica calciatore Bonaffini Carmelo per quattro gare – GARA VILLAFRANCA TIRRENA/ORLANDINA del 29.10.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 22 del 2.11.2005) – Proc. n. 50/A L’appellante chiede la riduzione della sanzione a carico del calciatore indicato, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti accaduti e contestati; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: quanto riferito dal Direttore di gara e dall’Assistente costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; la sanzione appare determinabile in tre gare tenuto conto delle caratteristiche del fatto, contenuto a manifestazione labiale priva di particolari conseguenze: P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre giornate di gara la sanzione delle squalifica a carico del calciatore Bonaffini Carmelo (Villafranca Tirrena); senza addebito di tassa reclamo.
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