COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Personale BAGLIERI EMANUELE (Atletico Ragusa) – (avverso squalifica a tutto il 31.12.2007 – GARA ATLETICO RAGUSA/SORTINO del 15.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 53/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Personale BAGLIERI EMANUELE (Atletico Ragusa) – (avverso squalifica a tutto il 31.12.2007 – GARA ATLETICO RAGUSA/SORTINO del 15.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 53/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S.. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termine dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; per l’effetto la tassa reclamo versata viene incamerata nella misura di € 65,00 restituendo la somma inviata in eccesso € 65,00.
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