COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica calciatore Criscì Antonino per quattro gare – GARA COLLESANO/ROCCA DI CAPRILEONE del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 23 del 9.11.2005) – Proc. n. 56/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica calciatore Criscì Antonino per quattro gare – GARA COLLESANO/ROCCA DI CAPRILEONE del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 23 del 9.11.2005) – Proc. n. 56/A
Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe indicata chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato ritenendola eccessiva;
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione;
La condotta posta in essere dal tesserato è senz’altro offensiva e minacciosa nei confronti dell’Assistente Ufficiale dell’Arbitro;
In ordine al quantum ritiene però questa Decidente che la consumata condotta si è contenuta in espressioni puramente labiali senza alcuna conseguenza ed alla luce della giovane età del tesserato ritiene questo Organo Collegiale di poterlo contenere in un periodo di tempo più limitato;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Criscì Antonino (U.S. Rocca di Caprileone);
senza addebito di tassa non versata.
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