COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. STELLA D’ORIENTE (PA) – (per posizione irregolare calciatore Martorana Antonino – GARA PORTICELLO/STELLA D’ORIENTE del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 67/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S. STELLA D’ORIENTE (PA) – (per posizione irregolare calciatore Martorana Antonino – GARA PORTICELLO/STELLA D’ORIENTE del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 67/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Martorana Antonino (nato il 14.09.1990) schierato dalla Società Porticello nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
il calciatore Martorana Antonino non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando autorizzato per la Società Porticello alla data della gara; (autorizzazione - art. 34 N.O.I.F. - rilasciata con C.U. n. 24 pubblicato il 17.11.2005);
Pertanto;
DELIBERA:
di infliggere alla Società Porticello la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3;
di infliggere al Dirigente Accompagnatore della medesima Società Sig. Sanfilippo Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
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