COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. SCICLI (RG) – (avverso decisione del Giudice Sportivo – GARA SCICLI/PALAZZOLO del 16.10.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”- C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 38/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. SCICLI (RG) – (avverso decisione del Giudice Sportivo – GARA SCICLI/PALAZZOLO del 16.10.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”- C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 38/A In esito al reclamo proposto dalla Società Palazzolo, il Giudice di primo grado rileva che la Società oggi ricorrente, non aveva ottemperato alla normativa relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, previsti per il Campionato che quì ci riguarda, come sancito dalle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 2.07.2005. La contestata violazione trova presupposto per essere venuto meno il numero di n. 2 calciatori di “giovane età”, obbligo sancito dalle disposizioni regolamentari sopra ricordate. Pertanto veniva adottato il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara a carico della odierna appellante; Ricorre la Società interessata, sostenendo una sottile, ma di parte, interpretazione della normativa vigente in materia. Ritiene, infatti che l’obbligo previsto non è più vincolante in caso di espulsione dal campo in genere, senza tenere conto della fascia di età; Pertanto, ritenendo di non avere violato alcuna norma regolamentare chiede il rigetto del giudicato di primo grado ed il ripristino del risultato conseguito in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: la disamina della materia in questione conduce al rispetto di precise prescrizioni così come previste e contemplate nel C.U. n. 1 dell’ 1.07.2005 C.R.S.; Il precetto di base in materia è quello che nel Campionato di Eccellenza le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e, quindi, anche in sostituzioni successive di uno o più partecipanti almeno due calciatori in fascia di età “giovani”, il rispetto a detto precetto viene meno solo il caso di espulsione o di accertata indisponibilità, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, di calciatori delle fasce “giovani”; Ciò posto, non trovano spazio le argomentazioni difensive sostenute dalla ricorrente laddove si ritiene che la “dizione” espulsione dal campo, “prevista dalla norma regolamentare, possa riferirsi a qualsiasi calciatore di qualsiasi età o tipo”; Va invece ricordato che il legislatore federale, nella normativa che ci interessa, nelle restrizioni o prescrizioni contemplate fa specifico riferimento all’obbligo della presenza di almeno due calciatori appartenenti a fasce di età “giovani” con l’eccezione sopra ricordata. Le osservazioni di cui sopra conducono al rigetto del ricorso prodotto; Pertanto, DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società U.P. Scicli, confermando il giudicato statuito in primo grado; Si dispone per l’effetto, l’addebito della tassa non versata € 130,00
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