COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare ASCR VITA (TP) – (avverso squalifica del calciatore Blando Giuseppe per tre giornate – GARA PRO MAZARA/MAST FAVIGNANA del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 23 del 9.11.2005) – Proc. n. 60/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare ASCR VITA (TP) – (avverso squalifica del calciatore Blando Giuseppe per tre giornate – GARA PRO MAZARA/MAST FAVIGNANA del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 23 del 9.11.2005) – Proc. n. 60/A Con appello proposto nei termini di legge il responsabile della Società ASCR Vita che legittimamente ha facoltà di impugnare, essendo il calciatore squalificato, tesserato con la predetta Società a far data dall’ 11.11.2005, chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che da parte del Blando vi sia stato “una semplice discussione” con il Direttore di gara, dai connotati tutt’altro che irriguardosi o minacciosi; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: le argomentazioni proposte dalla Società ricorrente non appaiono conducenti, avuto riguardo a quanto si evince dal rapporto del Direttore di gara, da cui risulta una condotta del calciatore dai toni sicuramente minacciosi; Tuttavia, rileva questa Decidente che il calciatore ha assunto un comportamento senz’altro censurabile che però si è connotato per un contenuto puramente labiale e pertanto ritiene di di ridurre la squalifica come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Blando Giuseppe a due gare (ASCR Vita); senza addebito di tassa.
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