COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI NARO (AG) – (avverso squalifica dei calciatori tesserati per quattro giornate – GARA CITTA’ DI NARO/GATTOPARDO del 30.10.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR.”A” C.P. AGRIGENTO – C.U. n. 13 del 2.11.2005) – Proc. n. 3/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI NARO (AG) – (avverso squalifica dei calciatori tesserati per quattro giornate – GARA CITTA’ DI NARO/GATTOPARDO del 30.10.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR.”A” C.P. AGRIGENTO – C.U. n. 13 del 2.11.2005) – Proc. n. 3/B Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione ad una giornata dei propri tesserati, squalificati dal G.S adducendo che gli stessi non si sarebbero resi responsabili della condotta loro ascritta, avendo la squadra a cui appartengono vinto la partita, nonchè formulando una serie di perplessità sulla ricostruzione dei fatti; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: dal rapporto arbitrale risulta con tutta evidenza la condotta senz’altro censurabile di cui si sono resi responsabili i calciatori oggi squalificati; Alla luce di tali oggettive risultanze non appaiono conducenti le ragioni addotte dalla ricorrente che risultano peraltro prive di carenze di argomentazioni, laddove, si chiede una riduzione della sanzione a fronte di una tesi difensiva che vorrebbe i propri iscritti esenti da ogni responsabilità; Peraltro, non coglie parimenti nel segno l’argomento secondo il quale i calciatori di una squadra che vince non si dovrebbero lasciare andare a questi comportamenti, poichè nel rapporto di gara si fa espressa menzione che i giocatori squalificati hanno dichiarato all’atto delle minacce “meno male che abbiamo vinto se no a casa non arrivavi vivo”. Per questi motivi appare a questa Decidente senz’altro proporzionata la sanzione che va confermata; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito della tassa pari ad € 130,00
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