COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NUOVA LINGUAGLOSSA (CT) – (avverso partecipazione gara calciatore Brunetto Salvatore in posizione irregolare perchè non tesserato – GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/MASCALI LA CONTEA del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 58/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NUOVA LINGUAGLOSSA (CT) – (avverso partecipazione gara calciatore Brunetto Salvatore in posizione irregolare perchè non tesserato – GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/MASCALI LA CONTEA del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 58/A La Società ricorrente sostiene che il calciatore Brunetto Salvatore ha partecipato, come calciatore della Società Mascali La Contea, alla gara in epigrafe evidenziata in posizione irregolare perchè non tesserato per la predetta Società; A sostegno del proprio assunto, comunica e produce una documentazione richiesta ed ottenuta dalle Poste Italiane – agenzia di Randazzo – da dove risulta che la raccomandata n. 12538973836/2 timbrata 5.11.2005 è stata invece accettata dall’agenzia postale di Mascali in data 14.11.2005 come si evidenzia dal “tracciato documentale” relativo alla data di accettazione e successivo recapito della raccomandata sopra specificata. Conseguentemente chiede l’applicazione dell’art. 12 punto 5) del C.G.S. a carico della Società Mascali La Contea; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti di gara, nonchè la documentazione prodotta ed acquisita agli atti, osserva: quanto sostenuto dalla ricorrente realizzerebbe l’ipotesi di un illecito sportivo di contenuto anche penale che si sarebbe realizzato in sede amministrativa statale con competenza accertativa delle autorità di Giustizia Ordinaria. Alla data odierna non è dato sapere se la Società interessata abbia proceduto o meno ad adire l’Autorità di Giustizia Ordinaria. Tenuto conto della natura della controversia in esame lette le controdeduzioni prodotte in merito dalla Società Mascali La Contea, questo Organo Decidente ritiene di investire del caso la Procura Federale per gli accertamenti necessari e l’adozione, per competenza, dei conseguenziali provvedimenti; Così decidendo, DELIBERA: di soprassedere ad ogni decisione in merito al ricorso come sopra proposto, trasmettendo gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. in attesa delle determinazioni in quella sede adottate.
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