COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Personale RAINERI FRANCESCO (Fantasy Sport) – (avverso inibizione fino al 5.11.2010 – GARA MEDITERRANEA NIZZA/FANTASY SPORT del 5.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 69/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
Personale RAINERI FRANCESCO (Fantasy Sport) – (avverso inibizione fino al 5.11.2010 – GARA MEDITERRANEA NIZZA/FANTASY SPORT del 5.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 69/A
L’appellante chiede riduzione ed equità della sanzione a carico, sostenendo a sua discolpa d’essere stato indotto al comportamento censurato a causa delle particolari descritte condizioni ambientali;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Quanto assunto dall’appellante se da un lato è confermativo dei fatti addebitati, come risultato degli atti di gara, dell’altro non consente alcuna riduzione della sanzione irrogata;
Trattasi infatti di fattispecie di estrema gravità, peraltro posto in essere da dirigente, perciò tenuto a comportamento ragionato e consapevole.
La sanzione alla stregua di quanto emerge dagli atti, appare adeguata.
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
di incamerare la tassa versata € 65,00
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