COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. MORAVI (PA) – (avverso squalifica calciatore Lipari Antonino sino al 30.6.2006 – GARA MORAVI/CUS PALERMO DEL 18.11.2005 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – SERIE “D” – C.U. n° 13 del 23.11.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 76/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. MORAVI (PA) – (avverso squalifica calciatore Lipari Antonino sino al 30.6.2006 – GARA MORAVI/CUS PALERMO DEL 18.11.2005 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – SERIE “D” – C.U. n° 13 del 23.11.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) - Proc. n° 76/A – Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia squalificava fino al 30.6.2006 il calciatore Lipari Antonino della Società Pol. Moravi per avere colpito l’arbitro lanciandogli il pallone sul naso, per essersi rifiutato di abbandonare il terreno di giuoco nonché per il reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso; Avverso i provvedimenti disciplinari suddetti ha presentato rituale appello la Società Pol. Moravi; Sostiene l’appellante che il pallone ha colpito l’arbitro involontariamente e non gravemente e che il proprio tesserato non si rifiutava di lasciare il terreno di gioco ma si attardava cercando di far capire all’arbitro l’errore che stava commettendo; Riconosce in ogni caso gli insulti proferiti in preda ad una crisi di nervi; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Quanto riportato nel rapporto di gara merita assoluta credibilità, sia nel rispetto delle norme comportamentali in materia (fede privilegiata), sia nella chiarezza di riferimento al fatto contestato. Senza dubbio lo stesso merita censura così come statuito in primo esame. Va confermata tutta la responsabilità posta a carico del calciatore interessato per quanto dallo stesso posto in essere. Pur nella condivisione della rubricazione statuita in primo esame, questo Organo Decidente reputa di determinare il provvedimento disciplinare come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Lipari Antonino della Società Pol. Moravi fino al 30.4.2006; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla suddetta società.
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