COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. SCIAGURATA MUXAR (AG) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Savarino Francesco – GARA ALBATROS LERCARA/SCIAGURATA MUXAR del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G” – C.U. n° 24 del 16.11.2005) – Proc. n° 77/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. SCIAGURATA MUXAR (AG) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Savarino Francesco – GARA ALBATROS LERCARA/SCIAGURATA MUXAR del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G” – C.U. n° 24 del 16.11.2005) – Proc. n° 77/A – Ricorre ritualmente la Società A.S.D. Sciagurata Muxar la quale, pur riconoscendo il censurabile comportamento tenuto dal proprio calciatore, chiede la riduzione della pena comminata dal G.S. in primo grado; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: Il censurato comportamento del calciatore Savarino Francesco va confermata. La relativa indicazione e descrizione nel rapporto di gara non si presta a dubbio alcuno; La stessa società di appartenenza ammette il comportamento del proprio calciatore riconoscendo condannabile e non riconducibile ad una condotta corretta e rispettosa; Fermo restando la statuizione della responsabilità a carico del calciatore interessato per quanto attribuitogli si reputa determinare la relativa squalifica come in dispositivo riportata; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Saverino Francesco della Società Sciagurata Muxar; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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