COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare CLUB ITALIA G.E. di Riposto – (avverso posizione irregolare calciatori Scuderi Giuseppe e Puglisi Angelo – GARA INTER G.E./NUOVA SANTANTONESE del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n. 5/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
CLUB ITALIA G.E. di Riposto – (avverso posizione irregolare calciatori Scuderi Giuseppe e Puglisi Angelo – GARA INTER G.E./NUOVA SANTANTONESE del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n. 5/B
La ricorrente eccepisce la posizione irregolare dei calciatori in epigrafe indicati utilizzati dalla Società Nuova Santantonese nella gara evidenziata;
Nel ricorso in esame non sono indicate le motivazioni ne le causali per le quali si ritengono irregolari le posizioni dei calciatori interessati;
La Commissione Disciplinare, comunque, ha provveduto di conoscere la posizione dei calciatori di che trattasi sia sotto l’aspetto del loro tesseramento, sia sotto l’aspetto di una loro eventuale squalifica, e per ultimo la loro legittima partecipazione alla gara come “fuori quota”;
Lette le controdeduzioni prodotte dalla A.S.D. Nuova Santantonese, considerato infondato il ricorso prodotto;
DELIBERA:
di respingere il ricorso come sopra proposto dalla Società Club Inter G.E. di Riposto, disponendo l’incameramento della tassa versata di € 105,00 e l’addebito della rimanente somma dovuta di € 25,00.
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