COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA (ME) – (avverso squalifica calciatore Paratore Simone fino al 30.06.2006, inibizione al Sig. Perdichizzi Gaetano (massaggiatore) fino al 10.04.2006 – GARA S.DOMENICA VITTORIA/PIEDIMONTE del 19.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 25 del 23.11.2005) – Proc. n. 82/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA (ME) – (avverso squalifica calciatore Paratore Simone fino al 30.06.2006, inibizione al Sig. Perdichizzi Gaetano (massaggiatore) fino al 10.04.2006 – GARA S.DOMENICA VITTORIA/PIEDIMONTE del 19.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 25 del 23.11.2005) – Proc. n. 82/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione delle sanzioni in epigrafe indicate ritenendole eccessive rispetto al comportamento posto in essere dai propri tesserati che si è estrinsecato in espressione puramente labiale. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dagli odierni tesserati riconosciuta anche dall’appellante è senz’altro censurabile e deprecabile; Tra l’altro tale comportamento oltraggioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara è stato reiterato in tempi successivi. Alla luce di quanto sopra evidenziato ritiene questa Decidente che la condotta degli odierni tesserati va ogni modo censurata tenendo però conto che si è estrinsecata limitatamente in espressioni labiali grazie al fattivo intervento dell’allenatore dell’odierna appellante che si è frapposto fra i tesserati ed il Direttore di gara; Pertanto, questa Decidente ritiene che la condotta posta in essere dai giocatori in epigrafe indicati può essere determinata nel suo “quantum” in eguale misura, rubricandola nella stessa specie; Pertanto, DELIBERA: di confermare l’inibizione a carico del massaggiatore Perdichizzi Gaetano fino al 10.04.2006; determina fino al 10.04.2006 la squalifica a carico del calciatore Paratore Simone (S.Domenica Vittoria); senza addebito di tassa non versata.
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