COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. DIEMME CAPACI (PA) – (avverso delibera del Giudice Sportivo del C.P. Palermo – GARA DIEMME CAPACI/V.F.CARAMANNA del 21.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PROVINCIALE – C.U. n. 13 del 23.11.2005) – Proc. n. 6/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. DIEMME CAPACI (PA) – (avverso delibera del Giudice Sportivo del C.P. Palermo – GARA DIEMME CAPACI/V.F.CARAMANNA del 21.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PROVINCIALE - C.U. n. 13 del 23.11.2005) – Proc. n. 6/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte in primo grado dal Giudice Sportivo perchè ritenute sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti nel terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e ritenuto che quanto descritto nel referto arbitrale è chiaro ed inequivocabile, ma si può rilevare che non si evidenziano fatti gravi, tant’è che l’arbitro ha potuto lasciare il terreno di giuoco senza altri problemi. Pertanto, si ritiene che le squalifiche comminate ai tesserati possono essere determinate come da dispositivo senza entrare nel merito della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 perchè i fatti denunciati hanno comportato il proseguimento della partita pro-forma, secondo il rapporto arbitrale; I fatti denunciati dall’arbitro sono gravi e censurabili ma non presentano particolari comportamenti tali da giustificare le sanzioni inflitte in primo grado; Sentito il rappresentante della Società che all’udienza dibattimentale ha insistito nelle proprie difese; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello presentato determina la squalifica al calciatore Giambona Bartolomeo fino al 28.02.2007, Buccola Salvatore al 31.08.2006, Badami Francesco e Raffa Pietro per tre gare senza addebito di tassa non versata.
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