COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica al calciatore Pappalardo Gaetano fino al 31.12.2008 e per tre gare al calciatore Moschetto Alfio – GARA INESSA/ATL.PEDARA dell’ 11.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E” – C.U. n. 28 DEL 14.12.2005) – Proc. n. 103/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica al calciatore Pappalardo Gaetano fino al 31.12.2008 e per tre gare al calciatore Moschetto Alfio – GARA INESSA/ATL.PEDARA dell’ 11.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E” – C.U. n. 28 DEL 14.12.2005) – Proc. n. 103/A Il G.S. della L.N.D. del Comitato Regionale Sicilia ha squalificato fino al 31.12.2008 il calciatore Pappalardo Gaetano con la seguente motivazione “per avere colpito l’arbitro con una pedata allo stinco; per averlo, nuovamente, colpito violentemente al polpaccio; nonchè per contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dello stesso”, e per tre gare il calciatore Moschetto Alfio per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara”; Avverso tali decisioni ha presentato appello la Società Pol. Atletico Pedara. Sostiene l’appellante che le punizioni inflitte ai propri calciatori siano pesanti ed eccessive tenuto conto il contegno protestatario del primo e l’apprezzamento ironico del secondo nei confronti del Direttore di gara. Pertanto, chiede la riduzione delle squalifiche. La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: premesso che il referto arbitrale ha fede privilegiata per la disamina degli accadimenti verificatisi durante e dopo la gara, dalla descrizione fatta all’arbitro della condotta del calciatore Pappalardo Gaetano si evince in modo inequivocabile la reiterata condotta violenta perpetrata dal suddetto calciatore nei suoi riguardi nonchè il contegno aggressivo e minaccioso all’atto dell’espulsione. Pertanto, la pena inflitta in prime cure risulta equa e degna di conferma. Appare, invece, ironica e lievemente offensiva nei confronti dell’arbitro la condotta assunta dal calciatore Moschetto Alfio a fine gara e quindi suscettibile di essere riformata; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la squalifica del calciatore Pappalardo Gaetano fino al 31.12.2008, di determinare in due gare la squalifica dal calciatore Moschetto Alfio; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società Atletico Pedara.
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