COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VICTORIA di Francavilla di Sicilia – (avverso squalifica calciatore Esposito Vittorio per sette gare – GARA SPORTINSIEME/VICTORIA dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”- C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 104/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VICTORIA di Francavilla di Sicilia – (avverso squalifica calciatore Esposito Vittorio per sette gare – GARA SPORTINSIEME/VICTORIA dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”- C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 104/A Con appello ritualmente proposto, la Pol. Victoria di Francavilla di Sicilia si duole della eccessività della squalifica inflitta al proprio tesserato meglio indicato in oggetto, ritendendola sproporzionata rispetto ai fatti realmente ascrivibili al calciatore Esposito Vittorio, reo, a detta della stessa appellante, di “proteste a fine gara” nei confronti del Direttore di gara. La Commissione Disciplinare, letti gli atti in particolare l’allegato al referto arbitrale dal quale si evince incontestabilmente la condotta posta in essere dal calciatore Vittorio Esposito che, si appalesa oltremodo oltraggiosa nei confronti dell’arbitro. Atteso che dallo stesso referto arbitrale non si evince, però, nè l’intensità del gesto censurato, nè che lo stesso sia stato portato ad ulteriori conseguenze. Si può invece facilmente circoscrivere l’accaduto nell’ambito di un fatto episodico, isolato nel tempo e nello spazio, e privo di conseguenze di sorta. Tanto basta, per questa Decidente per rideterminare le sanzioni contenendole in più ridotta misura, meglio indicata in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di rideterminare la squalifica, inflitta al calciatore Esposito Vittorio contenendola in quattro gare; di confermare, nel resto, la impugnata decisione; senza addebito di alcuna tassa, per altro non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it