COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GARDEN SPORT (ME) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Vergani Natale– GARA LIMINA/GARDEN SPORT dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – C.U. n° 28 del 14.12.2005 – Proc. n° 107/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. GARDEN SPORT (ME) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Vergani Natale– GARA LIMINA/GARDEN SPORT dell’8.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – C.U. n° 28 del 14.12.2005 - Proc. n° 107/A
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato motivando la condotta censurata in un eccessivo nervosismo e frutto di provocazione da parte degli avversari;
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Nessun elemento di contraddittorietà presentano i referti del direttore di gara e dei suoi assistenti che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione;
La condotta posta in essere dal calciatore in epigrafe indicato è senz’altro deprecabile e pertanto va censurata.
Non corrisponde al vero l’affermazione contenuta nell’atto di appello di una provocazione subita dal Vergani da parte degli avversari e notata dall’Assistente del direttore di gara, invero dal referto dello stesso si evince che il Vergani colpiva con un pugno ed un successivo schiaffo il calciatore avversario e successivamente reiterava tale comportamento nei confronti dell’avversario;
Alla luce di quanto sopra il provvedimento emesso dal Giudice di Primo Grado appare equo sia in ordine all’an che al quantum.
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
Di addebitare la tassa reclamo non versata, pari ad euro 130,00, sul conto intrattenuto presso questo Comitato.
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