COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento della Procura Federale a carico di: 1) Messina Benedetto (calciatore già della A.S.D. Sancataldese Calcio e U.S.D. Castelsardo S.r.l; 2) La Cagnina Ivano (Presidente A.S.D. Sancataldese); 3) Bellomo Girolamo (Allenatore A.S.D. Sancataldese); 4) Santangelo Graziano Luigi (già dirigente A.S.D. Sancataldese), 5) Società A.S.D. Sancataldese Calcio); 6) Tinnirello Pietro (Presidente A.Pol. Settecannoli); 7) Società A.Pol. Settecannoli – Proc. n. 78/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento della Procura Federale a carico di: 1) Messina Benedetto (calciatore già della A.S.D. Sancataldese Calcio e U.S.D. Castelsardo S.r.l; 2) La Cagnina Ivano (Presidente A.S.D. Sancataldese); 3) Bellomo Girolamo (Allenatore A.S.D. Sancataldese); 4) Santangelo Graziano Luigi (già dirigente A.S.D. Sancataldese), 5) Società A.S.D. Sancataldese Calcio); 6) Tinnirello Pietro (Presidente A.Pol. Settecannoli); 7) Società A.Pol. Settecannoli – Proc. n. 78/A Il Procuratore Federale, Letti gli atti relativi ad una richiesta di accertamenti da parte della Commissione Tesseramenti, sul trasferimento del calciatore Benedetto Messina (anno 1986) dalla Società A.C. Pro Casteldaccia alla Società A.S.D. Sancataldese Calcio, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calciatore Benedetto Messina, dal Presidente e dai Dirigenti della Società A.S.D. Sancataldese Calcio; rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini che: - in data 4/11/2004 il Sig. Benforte, dirigente della Pro Casteldaccia, compilava la lista di trasferimento – a titolo temporaneo – del calciatore Benedetto Messina per la Società A.S. CERVIA 1920; - in precedenza il padre di Messina, prima del suo tesseramento alla Società A.C. Pro Casteldaccia, aveva “riscattato” il nullaosta al trasferimento del proprio figlio dal Presidente della Società Settecannoli, Sig. Tinnirello Pietro, dietro pagamento di Euro 2.100,00 (duemilacento); - In data 6 Novembre il calciatore Benedetto Messina, il Presidente della Sancataldese, Sig. Ivano La Cagnina, il Sig. Santangelo (già dirigente della Sancataldese ed il Sig. Bellomo Girolamo allenatore della Sancataldese, in concorso fra loro, apponevano sulla lista di trasferimento temporaneo una correzione materiale, sostituendo la Società A.S. Cervia 1920 con la Società Sancataldese ed in pari data la lista di svincolo, così corretta, veniva inviata al Comitato Regionale Sicilia, per raccomandata, dalla Società Sancataldese; - A seguito di tale atto antiregolamentare già dal 7 Novembre 2004 il calciatore Messina partecipava al Campionato di Eccellenza Girone A Sicilia, giocando per la citata Società; - Ritenuto che i fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1, con riferimento all’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla alterazione di una lista di trasferimento temporaneo, con violazione delle disposizioni in materia di tesseramento e con conseguenti partecipazioni a più gare di un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte; - Ascribile al calciatore Benedetto Messina, già tesserato A.S.D. Sancataldese Calcio attualmente tesserato per la U.S.D. Castelsardo S.r.l., Lacagnina Ivano Presidente della Società A.S.D. Sancataldese, Bellomo Girolamo allenatore della Società A.S.D. Sancataldese Calcio e Luigi Graziano Santangelo, già Dirigente della Società A.S.D. Sancataldese Calcio, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Sancataldese Calcio, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 8 del C.G.S., in relazione alla concessione del nullaosta al trasferimento dietro pagamento della somma di € 2.100,00, con violazione delle disposizioni in materia di tesseramento, ascrivile al Sig. Tinnirello Pietro, Presidente della Società A.Pol. Settecannoli nonchè a titolo di responsabilità oggettiva alla Società A.Pol. Settecannoli; - Visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S. ha deferito a questa Commissione Disciplinare presso il C.R.S.; - 1) il calciatore Sig. Benedetto Messina, anno 1986, già tesserato A.S.D. Sancataldese Calcio attualmente tesserato per la Società U.S.D. Castelsardo S.r.l.; - 2) il Sig. La Cagnina Ivano Presidente della Società A.S.D. Sancataldese Calcio; - 3) Il Sig. Bellomo Girolamo allenatore della Società A.S.D. Sancataldese Calcio; - 4) il Sig. Luigi Graziano Santangelo, già Dirigente della A.S.D. Sancataldese Calcio; - 5) la Società A.S.D. Sancataldese Calcio; - 6) Il Sig. Tinnirello Pietro Presidente della Società A.Pol. Settecannoli; - 7) La Società A.Pol. Settecannoli Per rispondere: i primi quattro delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 8 del C.G.S. per avere in concorso fra loro alterato una lista di svincolo con violazione delle disposizioni in materia di tesseramenti e con conseguente partecipazioni a più gare dello stesso Messina che non aveva titolo a prendervi parte; la Società A.S.D. Sancataldese Calcio della violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati il Sig. Tinnirello Pietro, Presidente delle Società A.Pol. Settecannoli della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 8 C.G.S. per avere concesso il nulla osta al trasferimento del giocatore Benedetto Messina dietro pagamento della somma di € 2.100,00; la Società A.Pol. Settecannoli della violazione di cui all’art. 2 comma 4, per responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente; Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale Martedì 20 Dicembre 2005 con inizio alle ore 15.30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Via Ugo La Malfa n. 122 – 90146 Palermo. Il termine perentorio per produrre memorie difensive o quant’altro a difesa è stato fissato per il giorno 15.12.2005. All’udienza sono presenti soltanto i Sigg.ri: 1) Messina Benedetto, 2) Tinnirello Pietro, 3) Bellomo Girolamo; Le rimanenti parte deferite non presenti non hanno prodotto alcuna giustificazione della loro assenza; Il Presidente della Commissione Disciplinare, comunica, prima dell’inizio del dibattimento, che i Sigg.ri La Cagnina Ivano e Santangelo Luigi Graziano nonchè l’A.S.D. Sancataldese Calcio hanno prodotto memoria difensiva. Successivamente legge i capi di imputazione a carico di ciascun deferito così come formulate dalla Procura Federale; Sentite le tesi di difesa sostenute dalle parti deferite presenti, di seguito poi sinteticamente riportate, ha raccolto le conclusioni e richieste delle parti in causa, debitamente di seguito annotate: a) Procura Federale: dichiarare responsabili dei rispettivi capi di imputazione come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo i provvedimenti disciplinari a fianco di ciascuna delle parti qui riportati: - La Cagnina Ivano e Santangelo Graziano Luigi l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 punto 1) lett. e) C.G.S. per anni due; - A.S.D. Sancataldese Calcio ammenda di € 2.000,00 (duemila); - Messina Benedetto squalifica a tutti gli effetti fino al 30.06.2006; - Tinnirello Pietro inibizione a tutti gli effetti, di cui all’art. 14 punto 1) lettera e) C.G.S. per mesi uno - A.Pol. Settecannoli ammenda di € 200,00; - Bellomo Girolamo richiesta di derubricazione del capo di imputazione con rinvio dei relativi atti alla Procura Federale; b) Messina Benedetto: invoca la sua buona fede per quanto posto in essere in ordine al suo tesseramento in favore di due Società, e si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare; Bellomo Girolamo insiste sulla sua estraneità in ordine a quanto posto in essere nella richiesta di tesseramento del calciatore Messina Benedetto da parte delle Società interessate e si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare; Tinnirello Pietro anche a nome della Società A.Pol. Settecannoli che rappresenta si dichiara non responsabile di quanto a lui addebitato, sostenendo di non avere preteso alcuna somma per la concessione del nulla osta al trasferimento del calciatore Messina Benedetto; la somma ricevuta dal padre del calciatore, prima detto, è da imputare a rimborso spese di materiale sportivo e per anticipo di spese di viaggio sopportate nei vari tentativi di “provini” cui si è sottoposto lo stesso calciatore in alcune sedi di Società consorelle. Conclude chiedendo il pronnunciamento di non colpevolezza ne di qualsivoglia responsabilità nei suoi confronti. ----°°°°---- Può affermarsi, senza postulazione di dubbio alcuno, chè è stato posto in essere un comportamento alquanto grave per il suo contenuto in violazione, di tutta evidenza, delle disposizioni in materia di tesseramento; trattasi di una palese alterazione della lista di trasferimento in favore della Società Sancataldese laddove, invece, si legge chiaramente che il calciatore interessato era destinato alla Società Cervia. Detta infrazione ha certezza perchè fondata su prova documentale (lista di trasferimento) la cui alterazione non è contestata da alcuno; Le nascenti responsabilità, maturatesi nel corso dell’iter storico del caso in esame e l’analisi delle condotte espresse attinenti le iniziative assunte dai dirigenti, rinviati a giudizio per risponderne, poichè accertate e, quindi, non abbisognevoli di ulteriore indagine o ulteriore attività istruttoria, impongono l’adozione dei relativi provvedimenti disciplinari a carico. Il calciatore Messina Benedetto conosceva l’originaria sua destinazione in favore della Società Cervia sottoscrivendo apposita lista di trasferimento; detta destinazione non ebbe esito felice per motivi tecnici; Successivamente, senza sottoscrizione di nuova lista di trasferimento, si aggregava alla Società Sancataldese nelle file della quale partecipava al Campionato di Eccellenza; detta condotta integrando gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1) con riferimento all’art. 8 C.G.S., statuisce la sua responsabilità in materia e va debitamente sanzionata; Parimenti può affermarsi per quanto attiene la condotta dei dirigenti La Cagnina Ivano e Santangelo Graziano Luigi perchè proprio gli autori della contestata alterazione della lista di trasferimento; le loro memorie difensive prodotte, in buona sostanza, ammettono la loro responsabilità” per i fatti accaduti” ne l’ammissione di aver sbagliato o qualsialtro motivo addotto a difesa può eludere la loro accertata responsabilità; Consequenziale è la responsabilità diretta e oggettiva a carico della Società di appartenenza in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati; Per quanto attiene, il Sig. Tinnirello Pietro e conseguenzialmente la Società da lui rappresentata le motivazioni addotte dallo stesso in ordine al recepimento di una somma di denaro per il rilascio del nullosta al trasferimento al calciatore non giustificano ne lo rendono esente dalla responsabilità della violazione di cui all’art. 1 comma 1) con riferimento all’art.8 del C.G.S.; Per quanto attiene il Sig. Bellomo Girolamo dopo attento esame degli atti istruttori e le risultanze dibattimentali, questa Decidente, non ha raccolto la certezza che il predetto abbia partecipato, in concorso con i dirigenti della Società Sancataldese, alla alterazione della lista di svincolo e di richiesta tesseramento del calciatore di che trattasi; Pertanto visti gli artt.1 comma 1, 2 commi 3 e 4; 8; 13 e 14 C.G.S.; Per quanto sopra esposto; DELIBERA: di ritenere responsabili dei relativi capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio i Sigg.ri 1) La Cagnina Ivano (Presidente A.S.D. Sancataldese Calcio); 2) Santangelo Graziano Luigi (Dirigente A.S.D. Sancataldese); 3) Tinnirello Pietro (Presidente A.Pol. Settecannoli); 4) Messina Benedetto (già tesserato A.S.D. Sancataldese e U.S.D. Castelsardo s.r.l. oggi A.C. Pro Casteldaccia); 5) le Società A.S.D. Sancataldese e Pol. Settecannoli infliggendo ai Sigg.ri La Cagnina Ivano e Santangelo Graziano Luigi la inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S. fino al 31.12.2006; al Sig. Tinnirello Pietro la inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S. per mesi uno; al Sig. Messina Benedetto la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.04.2006; alla Società A.S.D. Sancataldese Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille); alla Società A.Pol. Settecannoli l’ammenda di € 200,00 (duecento); Per quanto attiene al Sig. Bellomo Girolamo per i motivi di cui in narrativa, non luogo a procedersi. La presente delibera va notificata alle parti interessate nonchè alla Procura Federale.
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