COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI di Terme Vigliatore – (avverso la punizione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda alla Società; squalifica ai giocatori della Società – GARA MONTAGNAREALE/CIAPPAZZI del 3.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 27 del 9.12.2005) – Proc. n. 91/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI di Terme Vigliatore – (avverso la punizione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda alla Società; squalifica ai giocatori della Società – GARA MONTAGNAREALE/CIAPPAZZI del 3.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 27 del 9.12.2005) – Proc. n. 91/A Con appello proposto nei termini di legge la Società ricorrente chiede l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo attraverso articolate motivazioni, contenute nei motivi del gravame che in estrema sintesi pongono seri dubbi. Circa il fatto che l’arbitro abbia potuto identificare i giocatori che l’avrebbero accerchiato assumendo contegno irriguardoso e minaccioso, che sia stato un giocatore della Società Ciappazzi a colpire l’arbitro, che le proteste dei giocatori abbiano potuto effettivamente determinare l’arbitro a sospendere la gara; sulla ricorrenza della recidiva specifica a carico della Società; infine circa l’entità della squalifica inflitta ai propri giocatori ed in particolare del capitano della squadra Papa Roberto. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: le argomentazioni della Società appellante relative alla fallacità dell’identificazione dei giocatori operata dal Direttore di gara non possono cogliere nel segno perchè contraddette dal contenuto lineare del rapporto di gara nel quale l’arbitro identifica in maniera inequivocabile i giocatori che si sono resi responsabili dell’episodio che ha determinato la sospensione della partita; del resto laddove l’arbitro ha avuto dubbi circa l’identificazione dei soggetti resisi responsabili di condotte censurate in quello stesso contesto, ciò è stato evidenziato nel rapporto arbitrale dove non è indicato colui che fra i giocatori della Ciappazzi, lo ha colpito con un calcio. Il suddetto accadimento, peraltro a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è indubbio che debba essere riconducibile ad uno dei giocatori, indicati dall’arbitro o, comunque, appartenenti alla squadra che protestava perchè riteneva di avere subito un torto arbitrale; E’ altresì incontestabile la decisione dell’arbitro di sospendere la gara e, conseguentemente, la sanzione inflitta alla Società ricorrente alla perdita della gara. Inoltre, sembra immune da qualsiasi censura la decisione del Giudice Sportivo riguardante l’ammenda inflitta alla Società nonchè la squalifica inflitta ai giocatori identificati dall’arbitro, perchè responsabili delle condotte poste in essere in occasione dell’episodio che ha determinato la sospensione della gara; Sotto diverso profilo ritiene questa Commissione eccessiva la ulteriore punizione di un punto in classifica rispetto ai fatti oggi in esame, ritenendo congrua la sola sanzione della perdita della gara e pertanto si dispone come da dispositivo; Del pari ritiene la Commissione eccessiva la sanzione inflitta al Capitano della Ciappazzi ai sensi del comma 2 art. 2 C.G.S. che va ridotta come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: l’annullamento della punizione di un punto in classifica; la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Papa fino al 30.06.2006; conferma del resto l’impugnato provvedimento; senza addebito di tassa.
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