COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TRINACRIA GELA (CL) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Morreale Claudio – GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS del 12.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 94/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TRINACRIA GELA (CL) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Morreale Claudio – GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS del 12.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 94/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenendola eccessiva; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: la condotta posta in essere dal Morreale è senz’altro censurabile e deprecabile però si è estrinsecata in espressioni labiali senza porre in essere alcuna azione violenta nei confronti del Direttore di gara; Alla luce di quanto sopra ritiene questa Decidente che il provvedimento sanzionato può essere ricondotto in un periodo di tempo più limitato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Morreale Claudio (Trinacria Gela); senza addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it