COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TRINACRIA GELA (CL) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Morreale Claudio – GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS del 12.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 94/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. TRINACRIA GELA (CL) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Morreale Claudio – GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS del 12.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 28 del 14.12.2005) – Proc. n. 94/A
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenendola eccessiva;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
la condotta posta in essere dal Morreale è senz’altro censurabile e deprecabile però si è estrinsecata in espressioni labiali senza porre in essere alcuna azione violenta nei confronti del Direttore di gara;
Alla luce di quanto sopra ritiene questa Decidente che il provvedimento sanzionato può essere ricondotto in un periodo di tempo più limitato;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Morreale Claudio (Trinacria Gela);
senza addebito di tassa non versata.
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