COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Zocco Giuseppe, nato il 12.4.1981, matricola n. 3.286.859, tesserato A.P.D. Frigintini
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Istanza di grazia del calciatore Zocco Giuseppe, nato il 12.4.1981, matricola n. 3.286.859, tesserato A.P.D. Frigintini
Il Presidente Federale;
- vista l’istanza inoltrata dal calciatore Zocco Giuseppe, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia, in ordine alla sanzione della squalifica sino al 30.09.2006 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 65 del 23.03.2005, sanzione ridotta al 31.05.2006 dalla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 6.4.2005, in relazione alla gara Donnalucata/Frigintini del 20.3.2005;
- rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale;
- rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”;
non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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