COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Li Castri Daniele, nato il 4.10.1981, matricola n. 3.348.243, tesserato U.S. Marineo

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Li Castri Daniele, nato il 4.10.1981, matricola n. 3.348.243, tesserato U.S. Marineo Il Presidente Federale: - vista l’istanza reiterata dal calciatore Li Castri Daniele, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in riferimento alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.12.2006, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 41 del 19.2.2003, per il comportamento violento tenuto nei confronti dell’arbitro durante la gara Marineo/Montelepre del 16 febbraio 2003, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 44 del 12.3.2003; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale; - rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell’invocato beneficio, in precedenza già negato”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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