COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia per il calciatore Malaspina Daniele, nato il 19.12.1987, matricola n. 3.921.282, tesserato A.S. Nuova Aquila Grammichele.
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Istanza di grazia per il calciatore Malaspina Daniele, nato il 19.12.1987, matricola n. 3.921.282, tesserato A.S. Nuova Aquila Grammichele.
Il Presidente federale:
- vista l’istanza reiterata dal calciatore Malaspina Daniele, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in ordine alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.3.2006, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 19 del 6 ottobre 2004, per comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro della gara Virtus Catania/Nuova Aquila Grammichele del 2.10.2004;
- rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale;
- rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non essendo emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell’invocato beneficio, in precedenza già negato”;
non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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