COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Scollo Angelo, nato il 25.6.1984, matricola n. 3.626.466, tesserato A.S.D. Tiger.

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Scollo Angelo, nato il 25.6.1984, matricola n. 3.626.466, tesserato A.S.D. Tiger. Il Presidente Federale; - vista l’istanza inoltrata dal calciatore Scollo Angelo, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia, in ordine alla sanzione della squalifica sino al 30.06.2006 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Barcellona Pozzo di Gotto, come da Comunicato Ufficiale n. 36 del 28.04.2005, in relazione alla gara ACIC Caronia/Tiger del 21.4.2004; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale; - rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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