COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Oanni Giuseppe, nato il 18.3.1985, matricola n. 3.897.624, tesserato A.S. Dilettantistica Regalbuto.

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Oanni Giuseppe, nato il 18.3.1985, matricola n. 3.897.624, tesserato A.S. Dilettantistica Regalbuto. Il Presidente Federale; - vista l’istanza inoltrata dal calciatore Oanni Giuseppe, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia, in ordine alla sanzione della squalifica sino al 31.12.2007 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 21 del 30.12.2003, sanzione ridotta al 31.12.2006 dalla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, come da Comunicato Ufficiale n. 40 del 19.2.2004, in relazione alla gara Regalbuto/Mazara Luigi Voltaggio del 20.12.2003; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale; - rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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