COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Spataro Massimiliano, nato l’11.11.1985, matricola n. 3.828.670, già tesserato U.S.D. Empedoclina
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Istanza di grazia del calciatore Spataro Massimiliano, nato l’11.11.1985, matricola n. 3.828.670, già tesserato U.S.D. Empedoclina
Il Presidente Federale,
- vista l’istanza inoltrata dal calciatore Spataro Massimiliano, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia, in ordine alla squalifica fino al 9.5.2009 inflittagli dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, come da C.U. n. 52 del 12.5.2004, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, come da Comunicato Ufficiale n. 53 del 19.5.2004, sanzione poi ridotta al 30.6.2007 dalla Commissione Appello Federale, Come da Com.Uff. n. 55/C del 7.6.2004, in relazione alla gara del Campionato di Promozione – Play Off Empedoclina/Petrosino del 9.5.2004;
- rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale;
- rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”;
non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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