COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Istanza di grazia del calciatore Mazzurco Luca, nato il 26.4.1987, matricola n. 3.971.046, già tesserato A.S. Cesarese.
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Istanza di grazia del calciatore Mazzurco Luca, nato il 26.4.1987, matricola n. 3.971.046, già tesserato A.S. Cesarese.
Il Presidente Federale,
- vista l’istanza inoltrata dal calciatore Mazzurco Luca, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia, in ordine alla squalifica fino al 26.2.2009 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Barcellona Pozzo di Gotto, come da C.U. n. 27 del 25.2.2004, sanzione ridotta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 43 del 10.3.2004, in relazione alla gara di Terza Categoria Cesarese/Ucriese del 15.2.2004;
- rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale;
- rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”;
non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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