COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 ISTANZE DI GRAZIA Istanza di grazia Sig. Chierchi Paolo, già dirigente A.S.P. S.Margherita ora A.S. Meriense

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 ISTANZE DI GRAZIA Istanza di grazia Sig. Chierchi Paolo, già dirigente A.S.P. S.Margherita ora A.S. Meriense Il Presidente Federale, - vista l’istanza inoltrata dal dirigente Chierchi Paolo, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia, in ordine alla sanzione dell’inibizione fino al 9.1.2007 inflittagli dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, come da C.U. n. 19 dell’8.1.2003, in relazione alla gara S.Margherita/Vigor 2000 del 3.1.2003; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale; - rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 14 dicembre 2005 (Com.Uff. n. 9/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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