COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. ENZO GRASSO di Siracusa – (avverso squalifiche calciatori Cavarra Alessandro fino al 30.09.2006, Puglisi Mirko al 30.04.2006; Liuzzo Gianluca e Reale Alessandro per sei gare; Gresta Sergio per tre gare e Tedeschi Davide per due gare; punizione sportiva della perdita della gara ed ammenda € 200,00 – GARA ENZO GRASSO/PRIMAVERA ACATESE del 18.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. n. 114/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. ENZO GRASSO di Siracusa – (avverso squalifiche calciatori Cavarra Alessandro fino al 30.09.2006, Puglisi Mirko al 30.04.2006; Liuzzo Gianluca e Reale Alessandro per sei gare; Gresta Sergio per tre gare e Tedeschi Davide per due gare; punizione sportiva della perdita della gara ed ammenda € 200,00 – GARA ENZO GRASSO/PRIMAVERA ACATESE del 18.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. n. 114/A Letto l’appello datato 31.12.2005 ritualmente presentato dalla Società ricorrente in ordine alle squalifiche inflitte ai propri tesserati; letto altresì l’appello datato 7.01.2006 in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 200,00, la Commissione Disciplinare convocata la Società all’udienza dibattimentale del 10.01.2006, che risulta presente con il legale rappresentate della Società che preliminarmente esibisce le fotocopie delle distinte delle lettere raccomandate inviate alla controparte, che vengono acquisite agli atti. La Società appellante nelle proprie difese evidenzia che i fatti denunciati sono diversi, secondo la tesi difensiva, da quanto effettivamente accaduto nel terreno di giuoco, allega copia di una dichiarazione privata e fotocopia del documento di identità del giornalista del Giornale di Sicilia che esclude l’accadimento di violenza in campo, chiede altresì di accludere gli atti e le testimonianze delle forze dell’ordine presenti in campo ed il confronto con l’arbitro. La Commissione Disciplinare preliminarmente dispone la riunione dei due appelli trattandoli unitariamente; sempre in via preliminare si rigettano le richieste istruttorie formulate perchè inammissibili e non previste dal Codice di Giustizia Sportiva; In ordine alla gara e alla sua ripetizione questa Decidente non può trovare accoglimento in quanto i fatti descritti nel referto arbitrale sono chiari ed inequivocabili; La sanzione dell’ammenda, ritenute le difese svolte dalla Società all’udienza dibattimentale, fa ritenere di commisurarla in quella da dispositivo; Le squalifiche comminate ai calciatori vanno determinate come in dispositivo tenuto conto che i comportamenti descritti nel referto arbitrale sono chiari ed in special modo anche i comportamenti di Cavarra Alessandro, Puglisi Mirko e Gresta Sergio, che vengono assunti nelle difese articolate dalla Società ricorrente. Pertanto, mentre i calciatori Cavarra, Puglisi, Gresta e Tedeschi le sanzioni vengono confermate le altre sanzioni vanno determinate come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello presentato di determinare in € 100,00 (cento) l’ammenda comminata; di determinare la squalifica ai calciatori Liuzzo Gianluca e Reale Alessandro per tre gare; senza addebito di tassa non versata.
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