COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ASPRA (PA) – (avverso inibizione Presidente Mineo Giuseppe Maria sino al 30.6.2008 – GARA ASPRA/S.ISIDORO del 10.12.2005 – CALCIO A CINQUE – SERIE D – C.U. n° 16 del 14.12.2005) – Proc. n° 14/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ASPRA (PA) – (avverso inibizione Presidente Mineo Giuseppe Maria sino al 30.6.2008 - GARA ASPRA/S.ISIDORO del 10.12.2005 – CALCIO A CINQUE – SERIE D – C.U. n° 16 del 14.12.2005) – Proc. n° 14/B – Con appello ritualmente proposto personalmente il Sig. Mineo Giuseppe Maria si duole dalla inibizione inflittagli dal Sig. Giudice Sportivo, ritenendosi totalmente estraneo ai fatti ascrittigli; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 3.1.2006, celebratasi alla presenza dell’inibito, osserva che il referto arbitrale non pone dubbi di sorta circa il comportamento posto in essere dall’odierno appellante durante la gara Aspra/S.Isidoro del 10.12.2005; Infatti, non vi è dubbio che il Sig. Mineo, non solo ha appellato il direttore di gara con espressioni non consentite dal regolamento, ma lo ha anche raggiunto con un calcio alla caviglia. Ciò premesso, va detto comunque che il comportamento, certamente censurabile, non integra gli stremi della violenza, ma soltanto quello di “comportamento estremamente e gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro; Tale rubricazione, induce a rideterminare la inibizione da infliggere in più ridotta misura, meglio indicata in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto: di ritenere responsabile il Sig. MIneo Giuseppe Maria, Presidente dell’U.S.D. Aspra di “comportamento estremamente e gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”; di infliggere al Sig. Mineo Giuseppe Maria, Presidente dell’U.S.D. Aspra, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 30.6.2007; senza addebito di alcuna tassa.
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