COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI PARTANNA (TP) – (avverso perdita gara 0-6; squalifica campo per 4 gare; ammenda Euro 400,00; squalifica calciatore Russo Adalberto Vito al 15.12.2010 – GARA CITTA’ DI PARTANNA/KIRIO VALDERICE 2002 del 16.12.2005 – C.U. n° 17 del 21.12.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D) – Proc. N° 16/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. CITTA’ DI PARTANNA (TP) – (avverso perdita gara 0-6; squalifica campo per 4 gare; ammenda Euro 400,00; squalifica calciatore Russo Adalberto Vito al 15.12.2010 – GARA CITTA’ DI PARTANNA/KIRIO VALDERICE 2002 del 16.12.2005 – C.U. n° 17 del 21.12.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D) – Proc. N° 16/B
Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Città di Partanna si duole della eccessività delle sanzioni indicate in oggetto, ritenendole sproporzionate rispetto ai fatti realmente verificatisi.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 10.1.2006 celebratasi alla presenza del legale rappresentante dell’appellante, osserva che dal referto arbitrale si evincono i fatti così come ascritti dal Giudice Sportivo, per cui non è discutibile la responsabilità né dell’appellante, né dal calciatore Russo Adalberto Vito.
In ordine alla quantificazione delle sanzioni, questa Decidente ritiene che si debba dare atto della massima e puntuale operatività dei dirigenti dell’A.S. Città di Partanna, a tutela del direttore di gara. Si deve pure annotare che il pugno sferrato nei confronti dell’arbitro è rimasto un gesto isolato, non portato ad ulteriori conseguenze;
Va condivisa, invece la decisione dell’arbitro di proseguire la gara proforma;
P.T.M.
DELIBERA:
in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto:
di determinare la squalifica del campo in due gare;
di determinare l’ammenda in Euro 200,00;
di squalificare il calciatore Russo Adalberto Vito sino al 15.12.2008;
di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6;
senza addebito di alcuna tassa.
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