COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI PARTANNA (TP) – (avverso perdita gara 0-6; squalifica campo per 4 gare; ammenda Euro 400,00; squalifica calciatore Russo Adalberto Vito al 15.12.2010 – GARA CITTA’ DI PARTANNA/KIRIO VALDERICE 2002 del 16.12.2005 – C.U. n° 17 del 21.12.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D) – Proc. N° 16/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 dell’11/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI PARTANNA (TP) – (avverso perdita gara 0-6; squalifica campo per 4 gare; ammenda Euro 400,00; squalifica calciatore Russo Adalberto Vito al 15.12.2010 – GARA CITTA’ DI PARTANNA/KIRIO VALDERICE 2002 del 16.12.2005 – C.U. n° 17 del 21.12.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D) – Proc. N° 16/B Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Città di Partanna si duole della eccessività delle sanzioni indicate in oggetto, ritenendole sproporzionate rispetto ai fatti realmente verificatisi. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 10.1.2006 celebratasi alla presenza del legale rappresentante dell’appellante, osserva che dal referto arbitrale si evincono i fatti così come ascritti dal Giudice Sportivo, per cui non è discutibile la responsabilità né dell’appellante, né dal calciatore Russo Adalberto Vito. In ordine alla quantificazione delle sanzioni, questa Decidente ritiene che si debba dare atto della massima e puntuale operatività dei dirigenti dell’A.S. Città di Partanna, a tutela del direttore di gara. Si deve pure annotare che il pugno sferrato nei confronti dell’arbitro è rimasto un gesto isolato, non portato ad ulteriori conseguenze; Va condivisa, invece la decisione dell’arbitro di proseguire la gara proforma; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto: di determinare la squalifica del campo in due gare; di determinare l’ammenda in Euro 200,00; di squalificare il calciatore Russo Adalberto Vito sino al 15.12.2008; di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; senza addebito di alcuna tassa.
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