COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIERO MANCUSO di Messina – (per posizione irregolare calciatore Pellegrino Daniele – GARA PIERO MANCUSO/LIPARI dell’ 8.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “D”) – Proc. n. 101/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIERO MANCUSO di Messina – (per posizione irregolare calciatore Pellegrino Daniele – GARA PIERO MANCUSO/LIPARI dell’ 8.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “D”) – Proc. n. 101/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Pellegrino Daniele schierato dalla Società C.S. Lipari nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Pellegrino Daniele nato il 25.09.1986 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, perchè espulso nella gara Lipari/Città di Monforte del 4.12.2005 e squalificato fino al 4.12.2010 con C.U. n. 27 del 9.12.2005; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società C.S. Lipari la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Gugliotta Antonino la sanzione dell’inibizione fino al 31.03.2006, ai sensi e per gli effetti dui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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