COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL.D. BIG SPORT SAN GREGORIO PAPA di Palermo – (avverso squalifica per tre gare calciatore Cancila Rosario – GARA CLUB 83/BIG SPORT SAN GREGORIO PAPA DEL 20.01.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 146/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL.D. BIG SPORT SAN GREGORIO PAPA di Palermo – (avverso squalifica per tre gare calciatore Cancila Rosario – GARA CLUB 83/BIG SPORT SAN GREGORIO PAPA DEL 20.01.2006 - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2) - Proc. n. 146/A Ricorre la Società interessata, sostenendo, solo attraverso quanto riferito dai propri tesserati e non direttamente, che la sanzione impugnata appare eccessiva, riconducendo il comportamento del calciatore interessato come irriguardoso ma mai minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara. Chiede una riduzione dello stesso provvedimento statuito dal Giudice di primo grado; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ed il ricorso prodotto rileva che nella sostanza la censurata condotta del calciatore di che trattasi e riconducibile in espressioni puramente labiali, pur sempre censurabili; Pertanto, DELIBERA: di determinare in due gare le squalifiche a carico del calciatore Cancila Rosario (Pol. Big Sport S.Gregorio Papa); senza addebito di tassa.
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