COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. AGIRA (EN) – (avverso inibizione Presidente Gullotta Giuseppe ed ammenda € 400,00 – GARA AGIRA/GIARDINI NAXOS del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 132/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. AGIRA (EN) – (avverso inibizione Presidente Gullotta Giuseppe ed ammenda € 400,00 – GARA AGIRA/GIARDINI NAXOS del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 132/A
Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente in ordine all’inibizione del Presidente Gullotta Giuseppe e all’ammenda e con il quale si chiede il rilascio della copia conforme dell’originale del referto arbitrale, nonchè l’audizione personale per esporre ulteriori difese a motivi di doglianza con riserva di dedurre sotto il profilo probatorio attraverso anche l’escussione di testimoni. Ciò in relazione alle circostanze che lo stesso dirigente sarebbe estraneo al fatto addebitato.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’atto di appello rileva:
- preliminarmente si rileva che sono stati trasmessi gli atti richiesti dalla Società ricorrente e convocata la Società per l’udienza dibattimentale del 31.01.2006;
- sempre in via preliminare si fa presente che l’appello è limitatamente improponibile per l’ammenda, in quanto l’atto di appello è firmato dal Presidente dell’U.S.Agira, inibito che può trattare la “propria posizione personale”;
- sempre in via preliminare si rileva che le richieste istruttorie formulate sono inammissibili e improponibili secondo il regolamento vigente;
- all’udienza dibattimentale del 31.01.2006 il Presidente Gullotta Giuseppe ha ribadito le difese articolate nelle proprie difese sulla scorta delle superiori preliminari eccezioni questa Decidente rileva che non si prestano ad alcuna censura o cattiva interpretazione per il fatto oggettivo le dichiarazioni rese dall’arbitro e dall’assistente, indicano un comportamento censurabile ma non si raccolgono conseguenze alcune. Pertanto,
DELIBERA:
di dichiarare improponibile l’appello in ordine all’ammenda inflitta;
di determinare al 30.06.2006 l’inibizione a tutti gli effetti a carico del Sig. Gullotta Giuseppe (U.S.D. Agira);
senza addebito di tassa.
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