COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica 2 gare calciatore Piccolo Francesco Ammenda di € 300,00 – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MAZZARRA’ del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 134/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica 2 gare calciatore Piccolo Francesco Ammenda di € 300,00 – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MAZZARRA’ del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 134/A
L’appellante chiede riduzione di squalifica ed ammenda, sostenendo eccessiva la misura adottata;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Appare condivisibile la richiesta di riduzione della sanzione dell’ammenda, da contenere nei termini di cui in dispositivo avuto riguardo alla fattispecie descritta in referto;
2) Di contro non è impugnabile la sanzione della squalifica per due gare ex art. 41 n. 3 del C.G.S.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di contenere in € 200,00 la sanzione dell’ammenda;
di ritenere non impugnabile la sanzione della squalifica per due gare ex art. 41 n. 3 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
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