COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica 2 gare calciatore Piccolo Francesco Ammenda di € 300,00 – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MAZZARRA’ del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 134/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica 2 gare calciatore Piccolo Francesco Ammenda di € 300,00 – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MAZZARRA’ del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 134/A L’appellante chiede riduzione di squalifica ed ammenda, sostenendo eccessiva la misura adottata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Appare condivisibile la richiesta di riduzione della sanzione dell’ammenda, da contenere nei termini di cui in dispositivo avuto riguardo alla fattispecie descritta in referto; 2) Di contro non è impugnabile la sanzione della squalifica per due gare ex art. 41 n. 3 del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di contenere in € 200,00 la sanzione dell’ammenda; di ritenere non impugnabile la sanzione della squalifica per due gare ex art. 41 n. 3 C.G.S.; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it