COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DUILIA 81 di Milazzo – (avverso squalifica calciatore Impellizzeri Marco sino al 30.06.2009, squalifica al calciatore Pagano Carmelo sino al 31.01.2007 – GARA JUVE SCALA/DUILIA 81 del 14.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 32 del 18.01.2006) – Proc. n. 138/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DUILIA 81 di Milazzo – (avverso squalifica calciatore Impellizzeri Marco sino al 30.06.2009, squalifica al calciatore Pagano Carmelo sino al 31.01.2007 – GARA JUVE SCALA/DUILIA 81 del 14.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 32 del 18.01.2006) – Proc. n. 138/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo adducendo, per quel che riguarda il calciatore Impellizzeri, la tenuità del fatto e, in riferimento al giocatore Pagano che lo stesso si sarebbe prodigato a far individuare i responsabili dell’aggressione subita dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun dubbio può esservi in relazione alla responsabilità del calciatore Impellizzeri in ordine alla condotta violenta dallo stesso posto in essere in danno del Direttore di gara e sulla gravità del gesto che appare senz’altro censurabile; Relativamente alla sanzione inflitta al calciatore Pagano Carmelo va osservato che lo stesso è chiamato a rispondere dei fatti contestati in base all’art. 2 comma 2 C.G.S., pertanto alcun rilievo può avere la circostanza, testimoniata documentalmente dalla ricorrente con dichiarazione allegata, che lo stesso è estraneo ai fatti contestati e segnatamente gli schiaffi subiti dall’arbitro il cui autore è rimasto non identificato, per come risulta dal rapporto di gara. Così individuati i fatti del procedimento, va rilevato che gli stessi sono senz’altro gravi e pertanto la sanzione inflitta appare proporzionata e va confermata per entrambi i calciatori; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto con addebito di tassa pari ad € 130,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it