COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CARINI (PA) – (avverso squalifica per cinque gare calciatore Cosentino Erasmo Salvatore – GARA CARINI/PATERNO’ del 22.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 145/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 dell’1/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CARINI (PA) – (avverso squalifica per cinque gare calciatore Cosentino Erasmo Salvatore – GARA CARINI/PATERNO’ del 22.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 145/A Ricorre la Società interessata, che nel riconoscere la responsabilità del proprio calciatore, reo di atto offensivo in danno di avversario, chiede una riduzione del provvedimento punitivo, legittimamente assunto dal Giudice Sportivo di primo grado, annotando che il rammarico della stessa Società e che ha provveduto a punire per suo conto il tesserato di che trattasi; Preso atto di quanto espresso nel gravame; esaminato l’episodio, più che censurabile per il suo contenuto ed estrinsecazione. Diffidando la Società e nello specifico il calciatore interessato nell’auspicio che simili comportamenti non abbiano più a verificarsi; Ritenuto che nel contesto, di quanto sopra osservato la squalifica impugnata possa determinarsi in misura più equa; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Cosentino Erasmo Salvatore (A.S. Carini); senza addebito di tassa.
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