COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. ACICASTELLO (CT) – (per posizione irregolare calciatore Stuto Stefano – GARA S.C. ACICASTELLO/CARLENTINI dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 97/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. ACICASTELLO (CT) – (per posizione irregolare calciatore Stuto Stefano – GARA S.C. ACICASTELLO/CARLENTINI dell’ 8.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 97/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Stuto Stefano nato il 13.12.1984 schierato dalla Società A.S.D. Carlentini nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritulamente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Stuto Stefano risulta regolarmente tesserato per la Società A.S.D. Carlentini dal 14.11.2005; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; di incamerare la tassa versata € 130,00.
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