COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MAZZARRA’ – (avverso squalifica calciatore Da Campo Alberto fino al 15.01.2009 – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MAZZARRA’ del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 125/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MAZZARRA’ – (avverso squalifica calciatore Da Campo Alberto fino al 15.01.2009 – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MAZZARRA’ del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 125/A L’appellante sostiene, qui in sintesi, che i fatti da cui è scaturita la squalifica “non si sono mai verificati”. Rileva, inoltre per completezza che il Da Campo non ha mai avuto alcuna espulsione o squalifica per somma di ammonizioni; Chiede pertanto l’annullamento della squalifica ovvero la riduzione, con riguardo alla condotta ascrivibile al Da Campo per le reiterate rimostranze verbali in essere; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro, neppure induttivo, negli atti di gara che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, prevalendo la versione dell’arbitro su quella degli altri ufficiali di gara. 2) Non può quindi porsi in dubbio che i fatti da cui è scaturita la squalifica si sono verificati, nei termini indicati dal Direttore di gara e con gli effetti descritti in referto, pur se non annotati dagli altri ufficiali di gara presenti (assistenti e commissario di campo). 3) La sanzione impugnata, tenuto conto delle circostanze oggettive e delle lievi conseguenze verificatesi, può essere contenuta in limiti inferiori, come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare a tutto il 31.12.2007 la sanzione a carico del calciatore Da Campo Alberto; senza addebito di tassa reclamo.
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