COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SOMMATINO (CL) – (avverso ammenda Società € 250,00 e squalifica calciatore Cravotta Michele fino al 31.05.2006 – GARA SOMMATINO/A.LIB.RARI NATES del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 141/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. SOMMATINO (CL) – (avverso ammenda Società € 250,00 e squalifica calciatore Cravotta Michele fino al 31.05.2006 – GARA SOMMATINO/A.LIB.RARI NATES del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 141/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine all’ammenda comminata alla Società, nonchè alla squalifica comminata al tesserato e con il quale si elude di rivedere il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti della Società; di annullare parzialmente o totalmente la squalifica inflitta al calciatore Cravotta Michele; chiede altresì di essere sentita personalmente e di richiedere il verbale di constatazione dei Carabinieri presenti.
Le difese articolate dalla Società appellante sono articolate sulla duplice considerazione;
sull’ammenda comminata la Società sostiene di avere messo in atto tutti gli accorgimenti in uso alle Società ospitanti;
sulla squalifica comminata al proprio tesserato sostiene che colui che ha colpito l’arbitro era Drago Antonio (magazziniere della Società) poichè il Cravotta, espulso precedentemente, si era allontanato dal rettangolo di giuoco.
La Commissione Disciplinare, letti gli gara, convocata la Società appellante all’udienza dibattimentale del 7.02.2006, nella quale la stessa ha ribadito quanto già rappresentato nelle proprie difese, rileva:
preliminarmente si fa presente che la richiesta di acquisizione del verbale di constatazione dei carabinieri non è ammissibile;
in ordine all’ammenda comminata non può essere presa in considerazione rilevato che la Società viene sanzionata in relazione alla responsabilità oggettiva, in ordine ai comportamenti descritti nel referto arbitrale;
in ordine invece, alla squalifica, inflitta al proprio tesserato, nel referto arbitro si legge in maniera chiara e senza alcun dubbio le identità del calciatore, ma perchè non vi è stata alcuna conseguenza si determina la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determina la squalifica al calciatore Michele Cravotta (A.S. Sommatino) fino al 31.03.2006 confermando nel resto il provvedimento impugnato;
senza addebito di tassa non versata.
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