COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASS.POL. RIESI 2002 (CL) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Lana Calogero – GARA SERRADIFALCO/RIESI 2002 del 26.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 166/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASS.POL. RIESI 2002 (CL) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Lana Calogero – GARA SERRADIFALCO/RIESI 2002 del 26.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 166/A L’arbitro della gara in epigrafe indicata ha riportato nel referto che dopo il triplice fischio finale il calciatore Lana Calogero della Società Riesi 2002, tenendolo per la maglia, lo apostrofava con frase molto offensiva. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006, squalifica il suddetto per tre gare per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara. La Società appellante, nel condannare l’operato del giocatore che in preda a nervosismo ha assunto contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, del quale comportamento si rammarica e si scusa, chiede una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: dal laconico referto arbitrale si evince una certa deplorevole condotta offensiva nei confronti del direttore di gara da parte del calciatore Lana Calogero; ma ritenuto che il contegno posto in essere dal suddetto non ha comportato alcuna conseguenza fisica all’arbitro, questo Organo deliberante ritiene di riformare il provvedimento di primo grado come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare per due gare il calciatore Lana Calogero della Società Riesi 2002; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società Riesi 2002.
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