COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. AQUILA di Bafia – (avverso ammenda e squalifica calciatori Di Natale Giuseppe, Cutugno Mariano Luca, Perdichizzi Fabio – GARA AQUILA BAFIA/TORREGROTTA del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 169/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. AQUILA di Bafia – (avverso ammenda e squalifica calciatori Di Natale Giuseppe, Cutugno Mariano Luca, Perdichizzi Fabio – GARA AQUILA BAFIA/TORREGROTTA del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 169/A
Ricorre ritualmente la Società Aquila avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sulla base delle risultanze del rapporto della gara in epigrafe indicata.
La ricorrente, con argomentazioni che esulano la sostanza dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori, debitamente censurati dal Giudice Sportivo, non indica specifiche motivazioni a sostegno dei motivi di difesa in opposizione al giudicato di primo grado, del quale ne richiede la riforma.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
per quanto concerne l’ammenda si ritiene legittimamente assunta anche nel “quantum” a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta assunta dai propri sostenitori della quale ne risponde la Società;
per quanto attiene la squalifica dei calciatori, ferma restando la responsabilità statuita a loro carico, per motivi sostanziali delle infrazioni addebitate, si fa riferimento a quanto in dispositivo riportato;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare l’ammenda di € 300,00 alla Società U.S. Aquila;
di squalificare per tre gare il calciatore Di Natale Giuseppe;
di squalificare per due gare i calciatori Cutugno Mariano Luca e Perdichizzi Fabio tutti della Società U.S. Aquila;
per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società U.S. Aquila.
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