COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANILE DESPORT 2000 di Gaggi – (avverso squalifica cinque gare calciatori Abbate Antonio ed Emmi Rosario – GARA GIOVANILE DESPORT 2000/SANTANTONESE del 21.01.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR. C – C.U. n. 210 del 25.01.2006 C.P. Catania) – Proc. n. 34/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANILE DESPORT 2000 di Gaggi – (avverso squalifica cinque gare calciatori Abbate Antonio ed Emmi Rosario – GARA GIOVANILE DESPORT 2000/SANTANTONESE del 21.01.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR. C – C.U. n. 210 del 25.01.2006 C.P. Catania) – Proc. n. 34/B Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati sostenendo che gli stessi non avrebbero rivolto alcuna minaccia al direttore di gara ma si sarebbero limitati a chiedere spiegazioni all’arbitro con riguardo alla sua direzione; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: quanto sostenuto dalla Società ricorrente non trova alcun riscontro negli atti di gara. Ed invero, nel rapporto di gara viene descritto, in maniera dettagliata quello che è stato il comportamento, aggressivo e minaccioso, degli atleti oggi squalificati; gli altri rilievi difensivi inoltre, non possono avere alcun pregio ai fini del presente procedimento. La Commissione Disciplinare, tuttavia, pur rimarcando la gravità dei comportamenti che appaiono senz’altro censurabili, ritiene eccessiva la sanzione inflitta dal primo giudice tenuto conto dell’assenza di qualsiasi conseguenze fisica per l’arbitro; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica ai giocatori Abbate ed Emmi a quattro giornate; senza addebito di tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it