COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING R.C.B. di Marsala – (per posizione irregolare calciatore Arcuri Fausto – GARA REALPALERMO/SPORTING R.C.B. del 17.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 111/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING R.C.B. di Marsala – (per posizione irregolare calciatore Arcuri Fausto – GARA REALPALERMO/SPORTING R.C.B. del 17.12.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 111/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Arcuri Fausto nato il 24.03.1984 schierato dalla Società Realpalermo nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Arcuri Fausto non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando di avere scontato una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni di cui al C.U. n. 27 del 7.12.2005. La gara del 10.12.2005 non esplica alcuna influenza sulla non partecipazione essendo stata sospesa per impraticabilità del campo e quindi non disputata; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Realpalermo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3; senza addebito di tassa.
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