COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MARIAN STRASATTI di Marsala – (avverso esito GARA MARIAN STRASATTI/CUSTONACI dell’ 11.12.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. TRAPANI – C.U. n. 18 del 4.01.2006) – Proc. n. 25/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MARIAN STRASATTI di Marsala – (avverso esito GARA MARIAN STRASATTI/CUSTONACI dell’ 11.12.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. TRAPANI – C.U. n. 18 del 4.01.2006) – Proc. n. 25/B La ricorrente si oppone al provvedimento del Giudice di primo esame, il quale non condividendo la decisione dell’arbitro della gara in epigrafe indicata per mancata identificazione di un calciatore della Società Custonaci, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara stessa, ne disponeva la ripetizione; Sostiene l’appellante che, sebbene nella distinta presentata all’arbitro dalla Società Custonaci, era indicato il calciatore a nome Maranzano Francesco; dello stesso mancavano gli estremi di un documento di identificazione perchè il calciatore non era presente perchè ritardatario; Sostiene che tale omissione non può essere sanata successivamente dall’inizio della gara; Pertanto chiede l’annullamento della decisione assunta in primo esame con la conseguente omologazione della gara; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara osserva: la richiesta della odierna ricorrente non è condivisibile e pertanto va rigettata; infatti nel caso in specie le norme regolamentari in materia statuiscono che “i calciatori di riserva ritardatari, possono prendere parte alla gara in qualsiasi momento se indicati in distinta, prima della gara, previa identificazione; Nel caso di che trattasi, pur essendosi verificate le predette condizioni oggettive e soggettive, l’arbitro ha negato la partecipazione alla gara del calciatore interessato, rifiutandosi di identificarlo anche dopo l’inizio della gara; Condivisa la decisione statuita dal Giudice di primo esame; vista la Regola n. 3 e 5 del Regolamento di Giuoco, nonchè l’art. 24 C.G.S.; DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto, disponendosi l’efficacia del Giudizio in primo grado statuito; per l’effetto si dispone l’addebito della tassa pari ad € 130,00 non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it