COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GARDEN SPORT MESSINA (ME) – (avverso inibizione proprio dirigente Saija Angelo fino al 5.03.2006 – GARA GARDEN SPORT/ACIPLATANI del 28.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 164/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GARDEN SPORT MESSINA (ME) – (avverso inibizione proprio dirigente Saija Angelo fino al 5.03.2006 – GARA GARDEN SPORT/ACIPLATANI del 28.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 164/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, adducendo preliminarmente che il direttore di gara avrebbe confuso il soggetto realmente autore della condotta contestata che trattavasi di altro dirigente della Società. Sosteneva del resto, che la durata della inibizione sarebbe eccessiva tenuto conto del contesto nel quale si sono verificati i fatti. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: va rilevato, innanzi tutto che i rilievo contenuto nei motivi di gravame e relativo all’asserito scambio di persona, non può avere alcun pregio in questa sede, perchè non supportato da alcun dato oggettivo. Sotto altro profilo ritiene questa Commissione che la condotta dell’autore degli accadimenti in esame appare senz’altro grave e per questo censurabile per le modalità con le quali è stata posta in essere; Per questa ragione si ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua ed assolutamente proporzionata alla gravità dei fatti; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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