COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BONAGIA S.ANDREA – (avverso squalifica calciatore Cardillo Giacomo per 6 gare – GARA BONAGIA S.ANDREA/BORGATA TERRENOVE del 29.1.2006 – C.U. n° 34 dell’1.2.2006) – Proc. n° 171/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BONAGIA S.ANDREA – (avverso squalifica calciatore Cardillo Giacomo per 6 gare – GARA BONAGIA S.ANDREA/BORGATA TERRENOVE del 29.1.2006 – C.U. n° 34 dell’1.2.2006) – Proc. n° 171/A – Con appello ritualmente proposto, la Pol. Bonaria S.Andrea si duole della eccessività della squalifica inflitta al proprio tesserato. Sottolineandone i trascorsi calcistici, a suo dire, immune da violazione di tale specie. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che il comportamento posto in essere dal calciatore nei confronti del Direttore di gara configura gli estremi dell’oltraggio grave e del tentativo di aggressione non riuscita per il tempestivo intervento dei compagni di squadra; attesa l’episodicità di tale comportamento, punibile con più ridotta sanzione; P.T.M. DELIBERA.: in accoglimento dell’appello come sopra proposto ed in riforma della impugnata decisione, di squalificare il calciatore Cardillo Giacomo per 4 gare; senza addebito di alcuna tassa.
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