COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. DUE TORRI di Gliaca di Piraino – (avverso ammenda di € 250,00, inibizione Sig. Palmeri Carmelo fino al 31.10.2006, squalifica calciatore Alacqua Lorenzo al 5.03.2006 – GARA DUE TORRI/FOLGORE SELINUNTE del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” – C.U. N. 34 DELL’ 1.02.2006) – Proc. n. 172/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. DUE TORRI di Gliaca di Piraino – (avverso ammenda di € 250,00, inibizione Sig. Palmeri Carmelo fino al 31.10.2006, squalifica calciatore Alacqua Lorenzo al 5.03.2006 – GARA DUE TORRI/FOLGORE SELINUNTE del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” – C.U. N. 34 DELL’ 1.02.2006) – Proc. n. 172/A
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Due Torri si duole della eccessività delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, chiedendone la riduzione, e l’annullamento dell’ammenda in oggetto.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali dai quali si evincono i fatti censurati ed i loro autori, osserva che, limitatamente al Sig. Palemri la sanzione può essere contenuta in più ridotta sanzione, trattandosi di comportamento particolarmente oltraggioso ed irriguardoso nei confronti del Direttore di gara;
P.T.M.
DELIBERA:
in parziale accoglimento all’appello come sopra proposto, di determinare l’inibizione a carico del Sig. Palmeri Carmelo a tutto il 31.08.2006;
di confermare nel resto l’impugnata decisione;
senza addebito di tassa alcuna.
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